Pronti, partenza, via. Non sempre. Capita ormai sempre più frequentemente che, giunti in aeroporto, i passeggeri siano costretti a subire interminabili attese prima di potersi imbarcare per il volo acquistato.
Inutile sottolineare quanto questo possa provocare dei fastidi per chi si ritrovi a subire tali disservizi.
Proprio tali disagi hanno spinto l’Unione Europea alla creazione di una disciplina ad hoc. Il Regolamento CE 261 del 2004 ha infatti fornito una disciplina per la tutela del passeggeri nei casi di negato imbarco, cancellazione del volo o ritardo prolungato.
Sebbene in origine il Regolamento tralasciasse le fattispecie di ritardo, successivamente, grazie ad alcune sentenze della Corte di Giustizia dell’UE, anche tali ipotesi sono state ritenute meritevoli di salvaguardia.
Si è pertanto stabilito che il vettore aereo debba corrispondere al passeggero una compensazione pecuniaria variabile, da un minimo di € 250,00 fino ad un massimo di € 600,00, non solo nel caso di cancellazione del volo, ma anche nel caso in cui questo riporti un ritardo.
Tralasciando le ipotesi in cui il ritardo dipenda da circostanze straordinarie, quali ad esempio possono essere le avverse condizioni meteorologiche o gli scioperi, il Regolamento configura un diritto a una compensazione pecuniaria in misura variabile a seconda delle ore di ritardo e della distanza che dovrebbe coprire la tratta aerea.